TFR e PIGNORABILITA’: la Cassazione precisa
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TFR PIGNORABILITA’ DELLE QUOTE ACCANTONATE
LA CASSAZIONE CHIARISCE
La Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla pignorabilità o meno delle quote accantonate del TFR del lavoratore ancora in servizio (Ordinanza nr. 19708/2018, pubblicata il 25 luglio 2018). In particolare afferma:
“Anche dopo la riforma del settore disposta con il decreto legislativo n. 252 del 2005, le quote accantonate del trattamento di fine rapporto, tanto che siano trattenute presso l’azienda quanto che siano versate al Fondo di Tesoreria dello Stato presso l’INPS, ovvero conferite in un fondo di previdenza complementare, sono intrinsecamente dotate di potenzialità satisfattiva futura e corrispondono ad un diritto certo e liquido del lavoratore, di cui la cessazione del rapporto di lavoro determina solo l’esigibilità, con la conseguenza che le stesse somme sono pignorabili e devono essere incluse nella dichiarazione resa dal terzo ai sensi dell’articolo 547 cod. proc. civ. Tale principio, valevole per i lavoratori subordinati del settore privato, si estende anche ai dipendenti pubblici, stante la totale equiparazione del regime di pignorabilità e sequestrabilità del trattamento di fine rapporto o di fine servizio susseguente alle sentenze della Corte costituzionale n. 99 del 1993 e n. 225 del 1997”.
La vicenda esaminata dai Giudici di legittimità, nasce dal pignoramento presso terzi notificato da un creditore ad un debitore dipendente di un ente pubblico avente ad oggetto l’indennità di fine servizio dovuta dall’I.N.P.D.A.P (oggi dall’I.N.P.S.).
La procedura esecutiva si concludeva, dopo l’accertamento dell’obbligo del terzo in quanto quest’ultimo non aveva reso la dichiarazione ex articolo 547 c.p.c, con l’assegnazione delle somme pignorate in favore del creditore, mentre in appello il pignoramento veniva dichiarato inefficace.
Secondo la Corte territoriale, le somme relative all’indennità di fine servizio non potevano essere assoggettate a pignoramento in quanto non ancora esigibili. Pertanto, avverso la sentenza di appello, il creditore interponeva ricorso per Cassazione.
Con l’ordinanza di cui sopra, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello per un nuovo esame, evidenziando che: le quote accantonate del trattamento di fine rapporto sono intrinsecamente dotate di potenzialità satisfattiva futura e corrispondo ad un diritto certo e liquido, di cui la cessazione del rapporto di lavoro determina solo l’esigibilità e di conseguenza le stesse sono pignorabili e devono essere incluse nella dichiarazione resa dal terzo ai sensi dell’articolo 547 c.p.c. (Cas. Sez. Lav. N. 1049 del 3 febbraio 1998); il trattamento di fine rapporto costituisce, a tutti gli effetti, un credito che il lavoratore matura già in costanza di rapporto, anche se la sua esigibilità è subordinata al momento della cessazione dello stesso rapporto; i presupposti per l’assoggettibilità di un credito a pignoramento sono, ai sensi del primo e secondo comma dell’articolo 553 c.p.c., solo la certezza del credito e la sua liquidità o liquidità in base a parametri oggettivi , ma non la sua esigibilità.
Pertanto “nulla osta alla pignorabilità del trattamento di fine rapporto fermo restando che l’ordinanza di assegnazione non potrà essere eseguita prima che maturino le condizioni per il pagamento; il problema della pignorabilità del trattamento di fine rapporto, si colloca semmai sul piano soggettivo, poiché il soggetto che erogherà il trattamento potrebbe essere diverso dal datore di lavoro;
La pignorabilità del trattamento di fine rapporto si applica sia ai dipendenti del settore privato sia a quello del settore pubblico , stante l’equiparazione “del regime di pignorabilità e sequestrabilità del trattamento di fine rapporto o di fine servizio “da parte della Corte Costituzionale con le sentenze n.99 del 1993 e n.225 del 1997.
Allegato :
pignorabilitatfr ( ordinanza nr. 19708/2018, pubblicata il 25 luglio 2018 Corte di Cassazione)