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FORZE ARMATE: Procedimento Disciplinare.

FORZE ARMATE: Procedimento Disciplinare.

Post Series: DISCIPLINA
  • 1.FORZE ARMATE: Procedimento Disciplinare.

FORZE ARMATE

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Nel procedimento disciplinare istruito a carico di un militare, la valutazione si svolge con una larga discrezionalità da parte dell’Amministrazione  Militare. Ciò in particolare avviene nell’apprezzamento della gravità delle infrazioni addebitate e conseguente sanzione da irrogare. Il Giudice  amministrativo dunque,  non può sostituirsi all’Amministrazione in ordine alla valutazione dei fatti contestati. Il Giudice Amministrativo può, invece, intervenite solo e solamente nel caso in cui l’azione disciplinare sia fondata su di un chiaro  travisamento dei fatti, ovvero, emerga l’evidenza che  tale convincimento non risulti formato sulla base di un processo logico e coerente .  Anche sulla scorta del fatto che, in contrasto con gli ottimi precedenti di servizio, l’età, il grado e altri elementi del genere riferibili all’interessato, possa emergere che l’irrogazione da parte dell’Amministrazione Militare di una sanzione sia eccessivamente afflittiva nei confronti del ricorrente, a fronte di una condotta non così grave da giustificarla.

Così ha ribadito il TAR del FVG rigettando il ricorso presentato da un militare avverso la sospensione dall’impiego irrogatagli dall’Amministrazione.

Inoltre, la stessa sentenza ribadisce alcuni aspetti fondamentali per l’avvio del procedimento disciplinare. Ad esempio la conoscenza integrale della sentenza ed i termini temporale del procedimento stesso.  Richiama all’uopo l’art. 1392 del D. Lgs. n. 66 del 2010,  che così dispone:

1. il procedimento disciplinare di stato a seguito di giudizio penale, salvo il caso in cui l’amministrazione abbia già proceduto disciplinarmente ai sensi dell’articolo 1393, comma 1, deve essere instaurato con la contestazione degli addebiti all’incolpato, entro 90 giorni dalla data in cui l’amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che lo concludono, ovvero del provvedimento di archiviazione.”

T.A.R. Friuli-V. Giulia Trieste Sez. I, 09/08/2018, n. 276

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