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Forze Armate : Alloggi Di Servizio

Forze Armate : Alloggi di servizio

Post Series: PROTEZIONE SOCIALE

Alloggi di servizio

Sentenza “singolare” della Cassazione

Alloggi di servizio: La Cassazione – con la sentenza 31684 – si è espressa sul caso di un maresciallo dell’aeronautica. In particolare, accusato di truffa militare, poiché, a Siracusa, aveva convertito in bed and breakfast un alloggio di servizio assegnatogli per uso esclusivo di abitazione.

Assolto in primo grado ma successivamente condannato in appello, la Cassazione riformava senza rinvio la sentenza perché il fatto non sussiste. Ciò in base ai principi affermati nell’art. 640 del c.p. . Nello specifico, viene richiamato il principio alla base del reato di truffa: il danno altrui di essa costitutiva (ndr. la truffa) deve essere di natura esclusivamente patrimoniale ed economica. Nel delitto di truffa, mentre il requisito del profitto ingiusto può comprendere in sé qualsiasi utilità, incremento o vantaggio patrimoniale, anche a carattere non strettamente economico, l’elemento del danno deve avere necessariamente contenuto patrimoniale ed economico. Ovvero, deve consistere in una lesione concreta e non soltanto potenziale che abbia l’effetto di produrre la perdita definitiva del bene da parte della stessa. 

Nel caso specifico, non è stato possibile ricondurre il danno al lucro cessante in capo all’amministrazione militare. Cioè al mancato guadagno per una diversa locazione ad altro militare. Da un lato non è stata provata la reale possibilità di una tale ipotesi. Dall’altro, risulta agli atti che al concessionario dell’alloggio succeduto all’imputato è stato richiesto un canone inferiore a quello pagato dal prevenuto.

In sintesi è stato affermato il seguente principio di diritto:

“nel delitto di truffa militare di cui all ‘art. 234 c.p.m.p., del tutto analogamente a quando disposto dalla truffa di cui all ‘art. 640 c.p., mentre il requisito del profitto ingiusto può comprendere in sé qualsiasi utilità, incremento o vantaggio patrimoniale, anche a carattere non strettamente economico, l’elemento del danno deve avere necessariamente contenuto patrimoniale ed economico, consistendo in una lesione concreta e non soltanto potenziale che abbia l’effetto di produrre – mediante la “cooperazione artificiosa della vittima” che, indotta in errore dall’inganno ordito dall’autore del reato, compie l’atto di disposizione – la perdita definitiva del bene da parte della stessa”.

In allegato il testo completo della Sentenza.

Corte-di-cassazione-n.-31684-2017

 

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